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Cosa dice la legge italiana su acquisto e vendita di cosmetici al CBD?

22 Agosto 2025 alle 10:31
Tempo di lettura: 12 min

legge italiana su acquisto e vendita di cosmetici al CBD

Il panorama normativo che regola l'acquisto e la vendita di cosmetici al CBD, e in particolare i prodotti derivanti dalla canapa industriale, in Italia ha attraversato trasformazioni significative negli ultimi anni, culminando con le recenti disposizioni del Decreto Sicurezza 2025 [1] per quanto riguarda le infiorescenze con CBD. 

Noi di Crystalweed conosciamo bene queste dinamiche, avendo operato nel settore fin dai primi sviluppi normativi che hanno interessato la filiera della canapa industriale italiana. 

La situazione attuale richiede una comprensione approfondita delle regolamentazioni in vigore, che si intrecciano tra normative europee e disposizioni nazionali, creando un quadro complesso che necessita di chiarimenti dettagliati per operatori e consumatori.

La questione della legge italiana sui cosmetici al CBD non può essere affrontata senza considerare l'evoluzione normativa sulla canapa in Italia

Fino ad oggi, il settore ha attraversato diverse fasi: dall'iniziale liberalizzazione con la Legge 242/2016, ai successivi tentativi di restrizione da parte del Ministero della Salute, fino all'attuale framework normativo che ha ridefinito completamente i confini della legalità per quanto riguarda l'utilizzo del cannabidiolo anche nei prodotti cosmetici e che subirà sicuramente ulteriori variazioni nei prossimi tempi.

Vediamo insieme tutto quanto.

Il quadro normativo europeo: Regolamento CE 1223/2009

Il fondamento della legge italiana sui cosmetici al CBD risiede primariamente nel Regolamento CE 1223/2009 [2], che costituisce il pilastro normativo per tutti i prodotti cosmetici commercializzati nell'Unione Europea. 

Questo regolamento, entrato in vigore l'11 luglio 2013, ha sostituito la precedente Direttiva 76/768/CEE e ha introdotto un sistema armonizzato di regolamentazione che garantisce la libera circolazione dei prodotti cosmetici nel mercato unico europeo, stabilendo al contempo elevati standard di sicurezza per la protezione della salute umana.

L'articolo 3 del Regolamento CE 1223/2009 stabilisce che tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato devono essere sicuri per la salute umana quando utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. 

Questo principio fondamentale si applica anche ai cosmetici contenenti CBD, che devono essere sottoposti a valutazione della sicurezza da parte di un esperto qualificato prima dell'immissione sul mercato. 

La Persona Responsabile (RP), figura cardine del sistema normativo europeo, deve garantire che ogni prodotto cosmetico rispetti tutti i requisiti del regolamento, compresa la preparazione del Product Information File (PIF) e la notifica attraverso il sistema CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) [3].

Il CosIng (Cosmetic Ingredient Database) [4] ha rappresentato un punto di svolta per il settore dei cosmetici al CBD a livello europeo. 

Nel febbraio 2021, la Commissione Europea ha inserito il cannabidiolo in 2 forme distinte nel database degli ingredienti cosmetici: il CBD sintetico, completamente autorizzato per l'uso cosmetico, e il CBD naturale estratto dall'intera pianta.

Il CBD naturale per essere utilizzabile come ingrediente cosmetico deve essere estratto dall’intera pianta e non solo dalle infiorescenze in quanto il CBD derivato solo da esse, al momento, può essere utilizzato solo in campo farmaceutico.

La Legge 242/2016

La Legge 2 dicembre 2016, n. 242 [5], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 14 gennaio 2017, ha rappresentato per anni il punto fermo della vendita dei cosmetici al CBD in Italia. 

Intitolata "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", questa normativa è nata con l'obiettivo di sostenere e promuovere la coltivazione della Cannabis sativa L. quale coltura sostenibile e multifunzionale.

L'articolo 1 della Legge 242/2016 identifica chiaramente le finalità della coltivazione della canapa, inserendo tra gli usi consentiti la produzione di cosmetici. 

Il comma 1 stabilisce che la canapa può essere impiegata per "la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per l'industria e l'artigianato, opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattica e di ricerca". 

Questa formulazione ha permesso lo sviluppo di un mercato dei cosmetici che, fino alle recenti modifiche normative, poteva utilizzare derivati da tutte le parti della pianta di canapa, comprese le infiorescenze.

L'articolo 2 della legge definisce i requisiti per la coltivazione, stabilendo che sono ammesse esclusivamente le varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell'Unione Europea, con un contenuto di THC non superiore allo 0,2% (con tolleranza fino allo 0,6%). 

Questa disposizione ha creato il framework legale per lo sviluppo della cosiddetta "cannabis light" e dei relativi prodotti derivati, inclusi i cosmetici.

L'articolo 4 della Legge 242/2016 introduce importanti obblighi di tracciabilità per gli operatori della filiera. 

Chi coltiva, trasforma o commercializza prodotti derivati dalla canapa deve conservare tutta la documentazione necessaria a comprovare la provenienza dei semi, la varietà utilizzata e la conformità ai limiti di THC stabiliti. 

Questi obblighi si estendono anche ai produttori di cosmetici, che devono mantenere una documentazione completa sulla filiera di approvvigionamento del CBD utilizzato nei loro prodotti.

Il Decreto Sicurezza 2025

Il Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 [6], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 e convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80 [7], ha rappresentato una svolta drastica nel settore della canapa industriale, ma non dei cosmetici al CBD. 

L'articolo 18 del Decreto Sicurezza 2025 introduce modifiche sostanziali alla Legge 242/2016, stabilendo che dalla pianta della canapa si può utilizzare solo foglie, fusti e semi. La normativa introduce un divieto esplicito sull'utilizzo delle infiorescenze della pianta, anche nel caso in cui contengano una percentuale trascurabile di THC. 

Questo divieto si estende espressamente a "l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa", inserendo anche i prodotti "costituiti da infiorescenze di canapa" e "gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati".

Il nuovo comma 3-bis aggiunto all'articolo 2 della Legge 242/2016 esclude espressamente dal campo di applicazione della normativa sulla canapa industriale una serie di attività legate alle infiorescenze. 

La ratio della norma, come specificato nel testo del decreto legge, è quella di "evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza pubblica e stradale". Il paradosso è che le infiorescenze di canapa industriale non hanno alcuna efficacia drogante.

Implicazioni per i cosmetici al CBD

Per il settore dei cosmetici, le modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza 2025 hanno creato una distinzione fondamentale tra prodotti legali e illegali basata sulla fonte di estrazione del CBD. 

I cosmetici contenenti CBD estratto dalle infiorescenze sono ora soggetti alle disposizioni del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli Stupefacenti), mentre rimangono pienamente legali quelli realizzati con CBD proveniente dall’intera pianta.

Tuttavia, il decreto prevede un'eccezione importante: restano ammessi i prodotti contenenti CBD ottenuto da altre parti della pianta, purché la loro produzione e commercializzazione avvenga nel rispetto della Legge 242/2016 e siano stati regolarmente notificati nel Portale Europeo dei Prodotti Cosmetici (CPNP)

Il decreto sicurezza non coinvolge il CBD di tipo farmaceutico, ovvero quello presente nella cannabis terapeutica o il CBD estratto dalle sole infiorescenze di canapa industriale, per la quale non sono previste modifiche normative.

Requisiti per l'acquisto e la vendita di cosmetici al CBD

La vendita cosmetici al CBD in Italia deve oggi rispettare una serie di requisiti specifici che derivano dall'intersezione tra normativa europea e nazionale. 

Il primo e fondamentale requisito riguarda l'origine del CBD utilizzato: può derivare esclusivamente dall’intera pianta di Cannabis sativa L., oppure essere di origine sintetica.

Obblighi per i produttori e distributori

I produttori di cosmetici al CBD devono garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CE 1223/2009. 

Questo comporta la designazione di una Persona Responsabile nell'Unione Europea, che deve essere una persona fisica o giuridica con sede nel territorio comunitario. La Persona Responsabile assume la responsabilità legale per la conformità del prodotto e deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il cosmetico rispetta tutti i requisiti normativi.

Il Product Information File (PIF) deve contenere informazioni dettagliate sulla formulazione del prodotto, inclusa la specifica del tipo di CBD utilizzato e la sua origine. Particolare attenzione deve essere prestata alla documentazione della filiera di approvvigionamento, che deve dimostrare che il CBD non deriva dalle infiorescenze della pianta. Il PIF deve essere conservato per almeno 10 anni dopo l'ultima immissione sul mercato del prodotto e deve essere reso disponibile alle autorità competenti su richiesta.

La valutazione della sicurezza rappresenta un altro elemento da non sottovalutare. Ogni prodotto cosmetico contenente CBD deve essere sottoposto a valutazione da parte di un esperto qualificato, che deve possedere una laurea in farmacia, medicina, veterinaria, chimica, tossicologia o discipline equivalenti, accompagnata da esperienza pratica nel settore della valutazione della sicurezza cosmetica.

Notifica CPNP e etichettatura

Prima dell'immissione sul mercato, ogni prodotto cosmetico al CBD deve essere notificato attraverso il sistema CPNP [8]. La notifica deve avere informazioni specifiche sul tipo di CBD utilizzato, la sua concentrazione nel prodotto finito e la sua origine (foglie, fusti, semi o sintetico). Il numero CPNP assegnato deve essere conservato dalla Persona Responsabile e può essere richiesto dalle autorità competenti in qualsiasi momento.

L'etichettatura dei cosmetici al CBD deve rispettare i requisiti dell'articolo 19 del Regolamento CE 1223/2009. Devono essere riportate informazioni obbligatorie come il nome e l'indirizzo della Persona Responsabile, il contenuto nominale, la data di durata minima, le precauzioni per l'impiego e l'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso. 

Il CBD deve essere indicato nella lista INCI con la denominazione "Cannabidiol" seguita da specifiche sulla sua origine.

Sistema di controlli e sanzioni

Il sistema di controllo italiano sui cosmetici al CBD è gestito dal Ministero della Salute [9] in collaborazione con le ASL territoriali e l'Agenzia delle Dogane. 

I controlli possono riguardare sia la fase di importazione che quella di commercializzazione, e comprendono verifiche documentali, ispezioni presso le strutture produttive e distributive e prelievi di campioni per analisi di laboratorio.

Metodologie di controllo

I controlli effettuati dalle autorità competenti seguono protocolli specifici che prevedono la verifica della conformità della documentazione tecnica (PIF, certificati di analisi, documentazione sulla filiera di approvvigionamento), l'ispezione delle strutture produttive per verificare il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, e l'analisi dei prodotti finiti per confermare la conformità della composizione dichiarata.

Particolare attenzione viene prestata alla verifica dell'origine del CBD utilizzato. 

Le autorità possono richiedere documentazione completa sulla filiera di approvvigionamento, inclusi contratti di fornitura, certificati di origine delle materie prime e risultati di analisi che dimostrino l'assenza di componenti derivati dalle infiorescenze.

Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio per la vendita cosmetici al CBD non conformi prevede sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. L'articolo 32 del Regolamento CE 1223/2009 stabilisce che gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni normative.

Nel caso di commercializzazione di cosmetici contenenti CBD derivato dalle sole infiorescenze, si applicano le disposizioni del Testo Unico sugli Stupefacenti, con possibili conseguenze penali per produzione, trasformazione, distribuzione o commercio di sostanze stupefacenti.

Le sanzioni possono includere la reclusione da 2 a 6 anni e multe significative.

Per violazioni meno gravi, come carenze nella documentazione tecnica o nell'etichettatura, si applicano sanzioni amministrative che possono variare da alcune migliaia di euro fino a decine di migliaia di euro, a seconda della gravità dell'infrazione e delle dimensioni dell'azienda coinvolta.

Posizione della Corte di Cassazione e questioni giuridiche

La Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 33/2025 [10], un documento tecnico-giuridico che analizza le criticità del nuovo Decreto Sicurezza. 

La Relazione si concentra particolarmente sull'articolo 18, evidenziando diversi profili di illegittimità costituzionale e incompatibilità con il diritto europeo.

Secondo la Cassazione, l'articolo 18 del Decreto Sicurezza è in contrasto con il principio di offensività, che prevede che solo comportamenti realmente pericolosi per la sicurezza pubblica possano essere puniti. 

La norma tratta tutte le infiorescenze di canapa come pericolose a prescindere, senza alcun tipo di prova scientifica, rischiando di punire comportamenti che non sono realmente pericolosi.

La Corte evidenzia inoltre un conflitto con l'articolo 41 della Costituzione italiana sulla libertà economica, poiché la Costituzione tutela la libertà di impresa purché lecita e rispettosa della legge. 

Chi ha sempre lavorato legalmente con la canapa industriale dovrebbe poter continuare senza essere ostacolato dallo Stato, salvo valide motivazioni che provino che la canapa rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica.

Principio dell'affidamento legittimo

Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla Cassazione riguarda la violazione del principio dell'affidamento legittimo, che tutela i cittadini e gli operatori economici. 

Questo principio impedisce allo Stato di cambiare le regole da un giorno all'altro senza prevedere misure transitorie adeguate. Chi ha avviato un'attività nel rispetto della Legge 242/2016 non dovrebbe trovarsi improvvisamente in una situazione di rischio penale.

Incompatibilità con il diritto europeo

La Relazione della Cassazione evidenzia anche una violazione del principio di libera circolazione delle merci previsto dal diritto dell'Unione Europea. 

L'articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vieta che uno Stato membro ostacoli la libera circolazione di beni legali prodotti in un altro Stato UE. Come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nel 2020, il cannabidiolo non può essere considerato una sostanza stupefacente, e pertanto "uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro".

Prospettive europee e sviluppi futuri

L'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) [11] sta attualmente valutando la richiesta di EIHA (European Industrial Hemp Association) e di diverse aziende del settore, tra cui la nostra, per autorizzare il CBD come Novel Food nell'Unione Europea. Il parere definitivo di tale Autorità è atteso entro la fine del 2025, e potrebbe avere significative ripercussioni anche sul settore cosmetico.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [12] ha già affermato nel 2017 che le preparazioni di cannabidiolo puro, con meno dello 0,2% di THC, non devono essere sotto controllo internazionale perché non creano danni né dipendenza. 

Questa posizione dell'OMS rappresenta un importante precedente scientifico che potrebbe influenzare l'evoluzione della normativa italiana.

Armonizzazione europea

Il processo di armonizzazione della normativa europea sul CBD è in corso attraverso diversi canali. 

La Commissione Europea sta lavorando per creare un framework normativo più uniforme che riduca le divergenze tra Stati membri. Il Parlamento Europeo ha approvato nel 2020 emendamenti che innalzano il limite di THC "su campo" allo 0,3%, allineando l'Europa ai principali mercati internazionali della canapa e nel 2027 questo limite potrebbe innalzarsi allo 0,5%.

Tuttavia, il mosaico di diverse normative degli Stati membri persiste e continua ad andare in conflitto con le direttive UE. 

Tra gli Stati non c'è ancora accordo completo sui limiti del THC, sulla modalità di regolamentazione del CBD, sull'etichettatura, sulle imposte e sulle categorie commerciali.

Raccomandazioni operative per i consumatori

Chi desidera effettuare acquisti di cosmetici al CBD deve prestare attenzione a diversi elementi. 

Prima di tutto, è importante verificare che il prodotto sia regolarmente notificato nel sistema CPNP e che riporti chiaramente il nome e l'indirizzo della Persona Responsabile nell'Unione Europea.

L'etichettatura deve essere completa e conforme ai requisiti normativi, con particolare attenzione alla presenza dell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso e delle eventuali precauzioni per l'impiego. 

È consigliabile acquistare solo da rivenditori autorizzati e affidabili, che possano fornire informazioni complete sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti.

Monitoraggio normativo e aggiornamenti futuri

Il settore dei cosmetici al CBD continua a essere caratterizzato da una rapida evoluzione normativa che richiede un monitoraggio costante. 

Le associazioni di categoria, come Imprenditori Canapa Italia, stanno lavorando attivamente per ottenere modifiche alla normativa attuale e per promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni.

Sviluppi attesi

Nei prossimi mesi sono attesi diversi sviluppi che potrebbero influenzare significativamente il quadro normativo. 

Il Consiglio di Stato dovrebbe pronunciarsi sui ricorsi presentati contro il Decreto del Ministero della Salute sui prodotti orali al CBD, mentre la Corte Costituzionale potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 18 del Decreto Sicurezza.

A livello europeo, il completamento della valutazione EFSA sul CBD come Novel Food potrebbe aprire nuove prospettive per l'utilizzo del cannabidiolo in diversi settori, incluso quello cosmetico. Inoltre, la crescente pressione da parte dell'industria europea potrebbe portare la Commissione Europea a intervenire per garantire una maggiore armonizzazione normativa tra Stati membri.

La legge italiana sui cosmetici al CBD continua quindi a rappresentare un terreno di confronto tra diverse istanze: la sicurezza dei consumatori, la libertà economica degli operatori, la competitività dell'industria italiana nel mercato europeo e il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Conclusione

Il panorama normativo che regola l'acquisto e la vendita di cosmetici al CBD in Italia si presenta complesso e in continua evoluzione. 

Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto modifiche significative che hanno ridefinito i confini della legalità, creando una distinzione netta tra prodotti autorizzati (quelli contenenti CBD proveniente dalla pianta intera o sintetico) e prodotti vietati (quelli contenenti CBD estratto dalle sole infiorescenze).

Noi di Crystalweed continueremo a operare nel pieno rispetto delle normative vigenti, mantenendo la nostra attenzione sulla qualità, sicurezza e trasparenza dei prodotti. 

Il dialogo con le istituzioni e il monitoraggio costante dell'evoluzione normativa rimangono elementi fondamentali per garantire la sostenibilità del settore e la tutela sia dei consumatori che degli operatori economici.

La situazione attuale, pur presentando sfide significative, offre anche opportunità per chi sa navigare correttamente nel complesso panorama normativo italiano ed europeo. L'importante è mantenere sempre la massima attenzione alla conformità normativa e alla qualità dei prodotti, elementi che costituiscono la base per un settore sostenibile e rispettoso delle legittime aspettative di tutti gli stakeholder coinvolti.

Questo articolo ha finalità puramente informative e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare esperti legali specializzati in normative cosmetiche e CBD.

Fonti e riferimenti

[1] Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48;

[2] Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici;

[3] CPNP - Cosmetic Product Notification Portal;

[4] CosIng - Cosmetic Ingredient Database;

[5] Legge 2 dicembre 2016, n. 242;

[6] Gazzetta Ufficiale - Decreto Sicurezza 2025;

[7] Legge 9 giugno 2025, n. 80;

[8] Ministero della Salute - Commercializzazione cosmetici UE;

[9] Ministero della Salute - Cosmetici;

[10] Corte Suprema di Cassazione - Relazione n. 33/2025 sul Decreto Sicurezza;

[11] EFSA - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare;

[12] OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità.

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Autore:

Il team di Crystalweed, esperti di cannabis light e prodotti con CBD.

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